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Comune di Villafalletto
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TRIBUTI

Modulistica


Dal 1° gennaio 2021 è istituito il Canone Unico Patrimoniale così come previsto dalla Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020). Il suddetto canone sostituisce la TOSAP, l'Imposta Comunale di Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, Sostituisce la TOSAP temporanea e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
DELIBERA APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.
DELIBERA APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.
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NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.
TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021.
L'imposta municipale unica (IMU) o imposta municipale propria è un'imposta del sistema tributario italiano. Si applica sulla componente immobiliare del patrimonio e accorpa l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari su beni non locati, l'imposta comunale sugli immobili (ICI).
Delibera approvazione aliquote IMU anno 2022
Delibera approvazione aliquote IMU anno 2023
Delibera approvazione aliquote Imu anno 2024
Delibera valore aree fabbricabili anno 2023
Delibera valore aree fabbricabili anno 2024
DELIBERA VALORI AREE FABBRICABILI ANNO 2022
Deliberazione nomina funzionario Responsabile IMU
IMU - Aliquote anno 2019
IMU - ALIQUOTE ANNO 2020
IMU - ALIQUOTE ANNO 2021
IMU - Dichiarazione per i versamenti effettuati da un contitolare
IMU - Dichiarazione sostitutiva per fabbricati inagibili ed inabitabili
IMU - Istruzioni per la compilazione della dichiarazione
IMU - Modello dichiarazione
IMU - Valore aree fabbricabili anno 2019
IMU - VALORE AREE FABBRICABILI ANNO 2021
IMU 2015 - Guida al calcolo
IMU 2016 - Aliquote
IMU 2017 - Aliquote
IMU 2018 aliquote e val. AREE FABBR. 2018
IMU -VALORE AREE FABBRICABILI ANNO 2020
L'imposta unica comunale è composta da IMU (imposta municipale unica), TARI (tassa sui rifiuti) e TASI (tributo per i servizi indivisibili). L'IMU si applica su tutte le categorie di immobili escludendo le abitazioni principali ed una pertinenza, la base imponibile su cui calcolarla è data dalla rendita catastale. La TASI viene calcolata con lo stesso criterio. La TARI viene calcolata sulla base della tariffa quantificata in base ai criteri stabiliti precedentemente con l'introduzione della TIA e della TIA2 in ossequio al principio che chi produce più rifiuti più paga. Di competenza degli enti locali, per individuare eventuali esclusioni o riduzioni occorre esaminare i regolamenti comunali in merito, che devono essere pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ed in quello comunale.
Comodato gratuito a figli e genitori, le novità ai fini IMU e TASI 2016
IUC - Regolamento IMU - TASI- TARI
SERVIZIO PUBBLICITA' E AFFISSIONI
La tassa sui rifiuti (TARI) è la tassa relativa alla gestione dei rifiuti in Italia. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Approvazione PEF anno 2021
Approvazione PEF anno 2021
Deliberazione nomina funzionario Responsabile TARI
Dichiarazione CESSAZIONE utenze domestiche
Dichiarazione CESSAZIONE utenze non domestiche
Dichiarazione ISCRIZIONE ATTIVAZIONE SERVIZIO utenze domestiche
Dichiarazione ISCRIZIONE ATTIVAZIONE SERVIZIO utenze non domestiche
Dichiarazione VARIAZIONE Utenze domestiche
Dichiarazione VARIAZIONE Utenze non domestiche
Modulo per RECLAMI/INFORMAZIONI/RETTIFICA IMPORTI ADDEBITATI TARI
Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con D.C.C. n. 5/2023
Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con D.C.C. n. 9/2022
TARI - approvazione PEF 2022-2025
Tari - approvazione PEF MTR 2024-2025
TARI - Conferma tariffe per il 2020 e proroga versamento saldo.
TARI - Denuncia utenze non domestiche
TARI - Tariffe e scadenze anno 2019.
TARI 2016 - Tariffe
TARI 2017 - Tariffe
TARI 2022 - Tariffe
TARI 2023 - Tariffe
Tari 2024 - Tariffe
TARIFFE TARI 2018
Tariffe TARI anno 2021 e riduzioni
TASI - Tributo sui servizi indivisibili - Tributo abrogato dal 1° gennaio 2020 (Legge n. 160/2019). TASI riguarda i servizi comunali indivisibili, cioè quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae. Tra essi sono compresi, quindi, i servizi di: polizia locale, protezione civile, viabilità, manutenzione del verde pubblico, tutela dell'ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, artistico e culturale, pubblica illuminazione, socio-assistenziali, cimiteriali e relativi alla cultura e allo sport. Insieme alle aliquote del TASI, il Comune dovrà approvare l'elenco dei servizi che verranno pagati con l'introito del nuovo tributo e le somme destinate a ciascuno di essi.
TASI - Aliquote anno 2019
TASI 2015 - Guida al calcolo
TASI 2016 - Aliquote
TASI 2017 - Aliquote
TASI 2018 - Aliquote
CLASSIFICAZIONE VIE APPLICAZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE
Link per utilizzare il servizio di pagamenti on line

Regolamenti


Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con D.C.C. n. 9/2022
Inserito sul sito il 26/10/2022 alle ore 11:51:17 per numero giorni 709
CLASSIFICAZIONE VIE CANONE UNICO PATRIMONIALE
Inserito sul sito il 26/05/2021 alle ore 09:07:56 per numero giorni 1227
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE
Inserito sul sito il 26/05/2021 alle ore 09:07:19 per numero giorni 1227
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.
Inserito sul sito il 26/05/2021 alle ore 09:01:59 per numero giorni 1227
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI-TARI
Inserito sul sito il 19/10/2020 alle ore 12:22:14 per numero giorni 1446
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU
Inserito sul sito il 19/10/2020 alle ore 12:20:15 per numero giorni 1446
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Inserito sul sito il 12/02/2015 alle ore 14:45:02 per numero giorni 3522
REGOLAMENTO IUC
Inserito sul sito il 02/07/2014 alle ore 11:44:15 per numero giorni 3747
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
Inserito sul sito il 16/04/2014 alle ore 14:58:39 per numero giorni 3824
REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Inserito sul sito il 16/04/2014 alle ore 14:55:39 per numero giorni 3824
REGOLAMENTO TARES
Inserito sul sito il 30/09/2013 alle ore 11:44:15 per numero giorni 4022
REGOLAMENTO IMU
Inserito sul sito il 27/09/2012 alle ore 11:44:15 per numero giorni 4390
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE
Inserito sul sito il 28/11/2007 alle ore 14:57:49 per numero giorni 6155
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P. - TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Inserito sul sito il 23/04/1996 alle ore 14:59:53 per numero giorni 10391

Come fare per


Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ( COSAP ) è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche se abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubbico.
Prima di porre in essere le occupazioni i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.
Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione puó essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessioone, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione all'ufficio tributi, anche via fax, il primo giorno lavorativo successivo.
Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ( COSAP ) è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche se abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubbico.
Prima di porre in essere le occupazioni i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.
Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione puó essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessioone, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione all'ufficio tributi, anche via fax, il primo giorno lavorativo successivo.
L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. In particolare, il contribuente che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo deve provvedere contestualmente al versamento:
- del tributo dovuto e non versato ( o versato in misura inferiore )
- della sanzione ridotta
degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.
Il termine ultimo entro il quale è possibile ravvedersi è quello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione.
In via generale, per procedere alla regolarizzazione delle violazioni commesse, i termini, così come le sanzioni, variano in relazione alla tipologia delle violazioni stesse. Nel caso di omesso o insufficiente versamento la sanzione irrogata è pari al 30% dell'importo non versato. Il contribuente che, alle prescritte scadenze, non abbia versato il tributpo in tutto o in parte, ance a titolo di acconto puó ravvedersi:

a) entro 30 gg. dalla commissione della violazione, mediante il contestuale pagamento :
- dell'imposta dovuta
- di 1/8 della sanzione irrogabile
- degli interessi moratori.

b) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione( o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione ) mediante il contestuale pagamento:
- dell'imposta dovuta
- di 1/5 della sanzione irrogabile
- degli interessi moratori.

Pertanto l'ammontare della sanzione ridotta sarà pari al:
3,75% ( ossia 1/8 della sanzione del 30% ) dell'imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro 30 gg. dalla violazione;
6% ( ossia 1/5 della sanzione del 30% ) dell'imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione
( cosiddetto " ravvedimento lungo " ).
L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. In particolare, il contribuente che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo deve provvedere contestualmente al versamento:
- del tributo dovuto e non versato ( o versato in misura inferiore )
- della sanzione ridotta
degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.
Il termine ultimo entro il quale è possibile ravvedersi è quello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione.
In via generale, per procedere alla regolarizzazione delle violazioni commesse, i termini, così come le sanzioni, variano in relazione alla tipologia delle violazioni stesse. Nel caso di omesso o insufficiente versamento la sanzione irrogata è pari al 30% dell'importo non versato. Il contribuente che, alle prescritte scadenze, non abbia versato il tributpo in tutto o in parte, ance a titolo di acconto puó ravvedersi:

a) entro 30 gg. dalla commissione della violazione, mediante il contestuale pagamento :
- dell'imposta dovuta
- di 1/8 della sanzione irrogabile
- degli interessi moratori.

b) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione( o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione ) mediante il contestuale pagamento:
- dell'imposta dovuta
- di 1/5 della sanzione irrogabile
- degli interessi moratori.

Pertanto l'ammontare della sanzione ridotta sarà pari al:
3,75% ( ossia 1/8 della sanzione del 30% ) dell'imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro 30 gg. dalla violazione;
6% ( ossia 1/5 della sanzione del 30% ) dell'imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione
( cosiddetto " ravvedimento lungo " ).
Sono tenuti al pagamento dell'IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonchè i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili stessi.
Costituisce presupposto per il pagamento dell'IMU il possesso di immobili già assoggettati ad ICI ( fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli ) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati.
Diversamente dall'ICI, l'IMU si applica anche all'abitazione dove il contribuente risiede e dimora abitualmente ( l'abitazione principale ).
Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale ( cioè utilizzati per l'attività dell'impresa agricola ), già esclusi dall'ICI, sono imponibili.
La base imponibile dell'IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili. Per le AREE EDIFICABILI, la base imponibile è data dal " valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione ", in pratica il valore di mercato.
Per quanto riguarda i FABBRICATI, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto,da rivalutare del 5% per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l'IMU:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria catastakle A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Nel caso di TERRENI AGRICOLI o incolti il procedimento è simile. La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del tereno ( così come risulta dal catasto ), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, cha valgono solo per l'IMU:
110 nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
135 per tutti gli altri terreni.
La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell'IMU: Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille ( tra 4,6 e 10,6 per mille );
Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille ( tra 2 e 6 per mille );
Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto ( fino all'1 per mille ).
Per l'anno 2012 il calcolo dell'imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote e alle detrazioni di base; soltanto con la rata a saldo
(17 dicembre 2012 ) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni e versare l'importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto.


Sono tenuti al pagamento dell'IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonchè i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili stessi.
Costituisce presupposto per il pagamento dell'IMU il possesso di immobili già assoggettati ad ICI ( fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli ) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati.
Diversamente dall'ICI, l'IMU si applica anche all'abitazione dove il contribuente risiede e dimora abitualmente ( l'abitazione principale ).
Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale ( cioè utilizzati per l'attività dell'impresa agricola ), già esclusi dall'ICI, sono imponibili.
La base imponibile dell'IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili. Per le AREE EDIFICABILI, la base imponibile è data dal " valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione ", in pratica il valore di mercato.
Per quanto riguarda i FABBRICATI, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto,da rivalutare del 5% per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l'IMU:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria catastakle A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Nel caso di TERRENI AGRICOLI o incolti il procedimento è simile. La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del tereno ( così come risulta dal catasto ), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, cha valgono solo per l'IMU:
110 nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
135 per tutti gli altri terreni.
La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell'IMU: Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille ( tra 4,6 e 10,6 per mille );
Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille ( tra 2 e 6 per mille );
Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto ( fino all'1 per mille ).
Per l'anno 2012 il calcolo dell'imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote e alle detrazioni di base; soltanto con la rata a saldo
(17 dicembre 2012 ) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni e versare l'importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto.


Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ció destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività econimiche.
Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ció destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività econimiche.
Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, si superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, si superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
L'Ufficio Tributi si occupa di tutto quanto attiene la gestione delle imposte (iscrizioni, variazioni, cessazioni, accertamenti) e delle tasse comunali:

Tassa Rifiuti Solidi Urbani [ TARSU ];
Tassa di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche [ TOSAP ];
Imposta Comunale sugli Immobili [ ICI ].
L'Ufficio Tributi si occupa di tutto quanto attiene la gestione delle imposte (iscrizioni, variazioni, cessazioni, accertamenti) e delle tasse comunali:

Tassa Rifiuti Solidi Urbani [ TARSU ];
Tassa di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche [ TOSAP ];
Imposta Comunale sugli Immobili [ ICI ].
La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo famigliare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
E' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, con decorrenza dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
E' commisurata alle quantità medie e qualità ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonchè al costo dello smaltimento.
Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo famigliare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
E' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, con decorrenza dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
E' commisurata alle quantità medie e qualità ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonchè al costo dello smaltimento.
Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

   Il Comune

Il Comune di Villafalletto ha realizzato i lavori di riqualificazione area Parco del Maira con finanziamento regionale di cui al Bando PSR 2014-2020 Misura 4 Operazione 4.4.1 “Elementi naturaliformi dell’agroecosistema”.

Comune di Villafalletto - Piazza G. Mazzini,19 - 12020 Villafalletto (CN)
  Tel: 0171.935310   Fax: 0171.935380
  Codice Fiscale: 00466960044   Partita IVA: 00466960044
  P.E.C.: info@pec.comune.villafalletto.cn.it   Email: info@comune.villafalletto.cn.it