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Come fare per


Possono sottoscrivere dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà:

i cittadini italiani maggiorenni (per i minori le dichiarazioni devono essere firmate dall'esercente la potestà
o dal tutore);
i cittadini dell’Unione Europea;
i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso del permesso o carta di soggiorno.
Possono sottoscrivere dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà:

i cittadini italiani maggiorenni (per i minori le dichiarazioni devono essere firmate dall'esercente la potestà
o dal tutore);
i cittadini dell’Unione Europea;
i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso del permesso o carta di soggiorno.
Il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (DPR 445/2000) da facoltà ai cittadini di presentare alla Pubblica Amministrazione, o a imprese che gestiscono servizi pubblici, dichiarazioni sottoscritte su fogli di carta semplice, senza marche da bollo e senza obbligo di autenticare la firma, in sostituzione di certificati ufficiali.

L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Le dichiarazioni non corrispondenti alla realtà sono punite dal Codice Penale.
Il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (DPR 445/2000) da facoltà ai cittadini di presentare alla Pubblica Amministrazione, o a imprese che gestiscono servizi pubblici, dichiarazioni sottoscritte su fogli di carta semplice, senza marche da bollo e senza obbligo di autenticare la firma, in sostituzione di certificati ufficiali.

L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Le dichiarazioni non corrispondenti alla realtà sono punite dal Codice Penale.
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche. Si intendono per amministrazioni pubbliche tutte le Amministrazioni dello Stato, gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici) I.A.C.P.

Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.). L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche. Si intendono per amministrazioni pubbliche tutte le Amministrazioni dello Stato, gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici) I.A.C.P.

Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.). L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Il passaporto italiano è un documento rilasciato ai cittadini italiani per effettuare viaggi all'estero. Il Passaporto è rilasciato dal Ministro degli Affari Esteri, nella maggior parte dei casi a mezzo delega al Questore.

Il passaporto viene rilasciato e rinnovato dalle questure e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. Attualmente in Italia si rilascia il passaporto elettronico, il quale è dotato di particolari caratteristiche di stampa anticontraffazione e di un microprocessore inserito nella copertina.

Dal 25 novembre 2009 sono cambiate alcune regole per il passaporto per i minori. Ora il minore si deve dotare di un passaporto individuale, pertanto non sarà più possibile per il genitore iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto. Le regole valgono solo per le nuove richieste mentre non riguardano i documenti rilasciati fino ad oggi, che rimarranno validi fino alla scadenza (il genitore che al compimento del 10° anno del minore non avrà ancora iscritto il figlio dovrà provvedere a far apporre la foto dello stesso sul proprio passaporto valido).

In alcune questure è rilasciato il passaporto elettronico con impronta digitale.
Per i minori la procedura prevede che dal 25 novembre 2009 vengano acquisite le impronte dal compimento dei 12 anni di età. Resta inteso che questa disposizione verrà applicata in tutte le questure che progressivamente rilasceranno questo tipo di passaporto.

La domanda (le questure stanno ancora utilizzando il vecchio modulo in attesa del nuovo tipo stampato dal Poligrafico dello Stato) per il rilascio puó essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora:

la Questura
l'ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza
la stazione dei Carabinieri
l'ufficio postale
l'ufficio comunale.
N.B. Ricordiamo che insieme al modulo di richiesta del passaporto i cittadini dovranno sottoscrivere e consegnare anche un foglio su carta intestata, rilasciato in questura al momento poiché deve essere in originale, contenente una informativa di garanzia sul trattamento dei dati personali concordata con l'ufficio del Garante sulla riservatezza dei dati personali e con il Ministero degli Affari Esteri. Copia dell'informativa sarà rilasciata al cittadino

Per ottenere il rilascio di un nuovo libretto di passaporto elettronico occorrono:

compilare il modulo di domanda prestampato che deve essere sottoscritto davanti al pubblico Ufficiale; (da richiedersi all’Ufficio Anagrafe Comunale);
numero 2 fotografie formato tessera, identiche su carta digitale a sfondo bianco come da disposizioni normative ;
ricevuta di versamento di € 44,66 per il libretto a 32 pagine o € 45,62 per il libretto a 48 pagine (non ancora in distribuzione) sul conto corrente postale n. 67422808 intestato alla Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro con causale "importo per il rilascio del passaporto elettronico"
marca da bollo di Euro 40,29 cc.gg. per passaporti;
(in caso di richiedente minorenne) atto di assenso di entrambi i genitori;
(in caso di coniugato/convivente con figli minori) atto di assenso del coniuge/convivente;
passaporto vecchio scaduto o denuncia di smarrimento/furto;
Si ricorda che, anche i minori potranno beneficiare del Visa Waiver Program solo se dotati di un loro passaporto personale.
Tempi necessari: 15/20 giorni per il rilascio

Questura di Cuneo

Il Questore - Corso Lamarmora, 71 - 15100 Cuneo
telefono: 0131 310111 - fax: 0131 310666
Email: gab.quest.al@pecps.poliziadistato.it

Questura di Cuneo - Ufficio Passaporti

Corso Lamarmora, 71
15100 (Cuneo - AL)
telefono: 0131 310111
Fax: 0131 310666
Email:gab.quest.al@pecps.poliziadistato.it

Orari di apertura Privati:
Lunedì 08:00-09:00
Mercoledì: 08:00-09:00
Venerdì 08:00-09:00

Orari di apertura Enti Esterni:
Lunedì 12:30-13:30
Martedì: 12:30-13:30
Giovedì 12:30-13:30
Il passaporto italiano è un documento rilasciato ai cittadini italiani per effettuare viaggi all'estero. Il Passaporto è rilasciato dal Ministro degli Affari Esteri, nella maggior parte dei casi a mezzo delega al Questore.

Il passaporto viene rilasciato e rinnovato dalle questure e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. Attualmente in Italia si rilascia il passaporto elettronico, il quale è dotato di particolari caratteristiche di stampa anticontraffazione e di un microprocessore inserito nella copertina.

Dal 25 novembre 2009 sono cambiate alcune regole per il passaporto per i minori. Ora il minore si deve dotare di un passaporto individuale, pertanto non sarà più possibile per il genitore iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto. Le regole valgono solo per le nuove richieste mentre non riguardano i documenti rilasciati fino ad oggi, che rimarranno validi fino alla scadenza (il genitore che al compimento del 10° anno del minore non avrà ancora iscritto il figlio dovrà provvedere a far apporre la foto dello stesso sul proprio passaporto valido).

In alcune questure è rilasciato il passaporto elettronico con impronta digitale.
Per i minori la procedura prevede che dal 25 novembre 2009 vengano acquisite le impronte dal compimento dei 12 anni di età. Resta inteso che questa disposizione verrà applicata in tutte le questure che progressivamente rilasceranno questo tipo di passaporto.

La domanda (le questure stanno ancora utilizzando il vecchio modulo in attesa del nuovo tipo stampato dal Poligrafico dello Stato) per il rilascio puó essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora:

la Questura
l'ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza
la stazione dei Carabinieri
l'ufficio postale
l'ufficio comunale.
N.B. Ricordiamo che insieme al modulo di richiesta del passaporto i cittadini dovranno sottoscrivere e consegnare anche un foglio su carta intestata, rilasciato in questura al momento poiché deve essere in originale, contenente una informativa di garanzia sul trattamento dei dati personali concordata con l'ufficio del Garante sulla riservatezza dei dati personali e con il Ministero degli Affari Esteri. Copia dell'informativa sarà rilasciata al cittadino

Per ottenere il rilascio di un nuovo libretto di passaporto elettronico occorrono:

compilare il modulo di domanda prestampato che deve essere sottoscritto davanti al pubblico Ufficiale; (da richiedersi all’Ufficio Anagrafe Comunale);
numero 2 fotografie formato tessera, identiche su carta digitale a sfondo bianco come da disposizioni normative ;
ricevuta di versamento di € 44,66 per il libretto a 32 pagine o € 45,62 per il libretto a 48 pagine (non ancora in distribuzione) sul conto corrente postale n. 67422808 intestato alla Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro con causale "importo per il rilascio del passaporto elettronico"
marca da bollo di Euro 40,29 cc.gg. per passaporti;
(in caso di richiedente minorenne) atto di assenso di entrambi i genitori;
(in caso di coniugato/convivente con figli minori) atto di assenso del coniuge/convivente;
passaporto vecchio scaduto o denuncia di smarrimento/furto;
Si ricorda che, anche i minori potranno beneficiare del Visa Waiver Program solo se dotati di un loro passaporto personale.
Tempi necessari: 15/20 giorni per il rilascio

Questura di Cuneo

Il Questore - Corso Lamarmora, 71 - 15100 Cuneo
telefono: 0131 310111 - fax: 0131 310666
Email: gab.quest.al@pecps.poliziadistato.it

Questura di Cuneo - Ufficio Passaporti

Corso Lamarmora, 71
15100 (Cuneo - AL)
telefono: 0131 310111
Fax: 0131 310666
Email:gab.quest.al@pecps.poliziadistato.it

Orari di apertura Privati:
Lunedì 08:00-09:00
Mercoledì: 08:00-09:00
Venerdì 08:00-09:00

Orari di apertura Enti Esterni:
Lunedì 12:30-13:30
Martedì: 12:30-13:30
Giovedì 12:30-13:30
COS'E'
La carta d'identità è un documento, rilasciato dal Comune Dimostrativo, che attesta l'identità del titolare.


A CHI SERVE
I cittadini italiani maggiori di anni 15 residenti a Dimostrativo devono presentarsi personalmente allo sportello dei Servizi Demografici (Anagrafe);
I cittadini italiani maggiori di anni 15 residenti all'estero (AI.R.E.) devono recarsi personalmente allo sportello dei Servizi Demografici (Anagrafe);
I cittadini stranieri maggiori di anni 15 residenti a Dimostrativo possono ottenere, con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti, una carta d'identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.
QUANDO SERVE
E' possibile richiedere ed ottenere la carta d'identità valida per l'espatrio, con la quale si puó andare nei seguenti paesi: Albania, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ungheria.


COME SI FA

Rilascio Carta d’Iidentità per minorenni (15-18 anni):
un documento valido di riconoscimento (in mancanza, occorre la presenza di due persone maggiorenni, munite di un documento di identità valido, che dichiarino di conoscere personalmente l’interessato);
tre fotografie recenti a mezzo busto, a CAPO SCOPERTO (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili);
se la carta d'identità deve essere valida per l’espatrio, è inoltre necessario l’assenso di entrambi i genitori, che devono firmare un modulo anche separatamente presso l'ufficio comunale o compilando un apposito atto d’assenso non firmando in presenza del funzionario comunale ma allegando la fotocopia di un valido documento d’identità;
nel caso in cui non ci fosse il consenso di entrambi i genitori, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
Rilascio/rinnovo di Carta d’Iidentità valida per l’espatrio per maggiorenni:
A. Per i soggetti maggiorenni celibi/nubili o legittimamente coniugati e non legalmente separati con o senza figli minori e per i vedovi, occorrono:

tre fotografie recenti a mezzo busto, a CAPO SCOPERTO (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili);
la carta d’identità scaduta nel caso di rinnovo; in caso di rilascio, altro documento di identità valido o in mancanza la presenza di due persone munite di documento di identità valido che dichiarino di conoscere personalmente l’interessato
B. Per i genitori naturali con figli minori, occorre, oltre ai documenti indicati al punto A:

l’assenso dell'altro genitore naturale manifestato all'Ufficio Anagrafe competente al rilascio della carta di Identità;
C. Per i genitori separati legalmente o divorziati con figli minori, occorre, oltre ai documenti indicati al punto A:

la sentenza di divorzio o separazione nella quale si acconsente al rilascio di documenti validi per l'espatrio.Tale documento non dovrà essere stato rilasciato da oltre un anno; se non vi fosse la suddetta sentenza occorre che l’altro genitore firmi davanti all’impiegato che rilascia la carta d’identità, oppure, se non è residente nel Comune, occorre che sottoscriva una dichiarazione scritta di assenso,con firma autenticata, nel luogo in cui si trova. Nel caso in cui il coniuge non potesse/non volesse firmare per l’assenso, sarà necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
Rilascio/rinnovo di Carta d’Identità non valida per l’espatrio per maggiorenni:
tre fotografie recenti a mezzo busto, a CAPO SCOPERTO (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili).

IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO
un documento di identità;
denuncia di furto o smarrimento rilasciata dall’autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) o dai Carabinieri (e sua fotocopia nel caso non sia possibile consegnare all’ufficio la denuncia stessa).

QUANTO DURA
La validità della carta d'identità è stata portata a 10 anni dal Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 ed il rinnovo puó essere richiesto a partire dal 180° giorno precedente la scadenza. Si ricorda che, così come previsto dalla Circolare del ministero dell'Interno n. 8 del 26/06/2008, "nel caso di Carte che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008 il Comune dovrà procedere con la convalida del documento originario per gli ulteriori cinque anni, apponendo la seguente apostilla: 'validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133 fino al. . .'". Tale timbro di proroga verrà apposto dal Comune di residenza o di dimora anche se questi ultimi non sono quelli che hanno emesso la carta d'identità.
COS'E'
La carta d'identità è un documento, rilasciato dal Comune Dimostrativo, che attesta l'identità del titolare.


A CHI SERVE
I cittadini italiani maggiori di anni 15 residenti a Dimostrativo devono presentarsi personalmente allo sportello dei Servizi Demografici (Anagrafe);
I cittadini italiani maggiori di anni 15 residenti all'estero (AI.R.E.) devono recarsi personalmente allo sportello dei Servizi Demografici (Anagrafe);
I cittadini stranieri maggiori di anni 15 residenti a Dimostrativo possono ottenere, con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti, una carta d'identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.
QUANDO SERVE
E' possibile richiedere ed ottenere la carta d'identità valida per l'espatrio, con la quale si puó andare nei seguenti paesi: Albania, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ungheria.


COME SI FA

Rilascio Carta d’Iidentità per minorenni (15-18 anni):
un documento valido di riconoscimento (in mancanza, occorre la presenza di due persone maggiorenni, munite di un documento di identità valido, che dichiarino di conoscere personalmente l’interessato);
tre fotografie recenti a mezzo busto, a CAPO SCOPERTO (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili);
se la carta d'identità deve essere valida per l’espatrio, è inoltre necessario l’assenso di entrambi i genitori, che devono firmare un modulo anche separatamente presso l'ufficio comunale o compilando un apposito atto d’assenso non firmando in presenza del funzionario comunale ma allegando la fotocopia di un valido documento d’identità;
nel caso in cui non ci fosse il consenso di entrambi i genitori, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
Rilascio/rinnovo di Carta d’Iidentità valida per l’espatrio per maggiorenni:
A. Per i soggetti maggiorenni celibi/nubili o legittimamente coniugati e non legalmente separati con o senza figli minori e per i vedovi, occorrono:

tre fotografie recenti a mezzo busto, a CAPO SCOPERTO (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili);
la carta d’identità scaduta nel caso di rinnovo; in caso di rilascio, altro documento di identità valido o in mancanza la presenza di due persone munite di documento di identità valido che dichiarino di conoscere personalmente l’interessato
B. Per i genitori naturali con figli minori, occorre, oltre ai documenti indicati al punto A:

l’assenso dell'altro genitore naturale manifestato all'Ufficio Anagrafe competente al rilascio della carta di Identità;
C. Per i genitori separati legalmente o divorziati con figli minori, occorre, oltre ai documenti indicati al punto A:

la sentenza di divorzio o separazione nella quale si acconsente al rilascio di documenti validi per l'espatrio.Tale documento non dovrà essere stato rilasciato da oltre un anno; se non vi fosse la suddetta sentenza occorre che l’altro genitore firmi davanti all’impiegato che rilascia la carta d’identità, oppure, se non è residente nel Comune, occorre che sottoscriva una dichiarazione scritta di assenso,con firma autenticata, nel luogo in cui si trova. Nel caso in cui il coniuge non potesse/non volesse firmare per l’assenso, sarà necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
Rilascio/rinnovo di Carta d’Identità non valida per l’espatrio per maggiorenni:
tre fotografie recenti a mezzo busto, a CAPO SCOPERTO (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili).

IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO
un documento di identità;
denuncia di furto o smarrimento rilasciata dall’autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) o dai Carabinieri (e sua fotocopia nel caso non sia possibile consegnare all’ufficio la denuncia stessa).

QUANTO DURA
La validità della carta d'identità è stata portata a 10 anni dal Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 ed il rinnovo puó essere richiesto a partire dal 180° giorno precedente la scadenza. Si ricorda che, così come previsto dalla Circolare del ministero dell'Interno n. 8 del 26/06/2008, "nel caso di Carte che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008 il Comune dovrà procedere con la convalida del documento originario per gli ulteriori cinque anni, apponendo la seguente apostilla: 'validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133 fino al. . .'". Tale timbro di proroga verrà apposto dal Comune di residenza o di dimora anche se questi ultimi non sono quelli che hanno emesso la carta d'identità.
Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005 e il successivo "Codice dell’Amministrazione Digitale" sono state stabilite caratteristiche e modalità per l’erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata. La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare, ad un messaggio di posta elettronica, lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. La PEC puó aggiungere inoltre la certificazione del contenuto del messaggio solo se in combinazione con un certificato digitale. Il servizio di PEC, Posta Elettronica Certificata, consente di effettuare l’invio di documenti informatici avendo la garanzia dell’avvenuta o mancata consegna. Il servizio ha quindi i requisiti della posta raccomandata con avviso di ricevimento, ma con vantaggi, sia in termini di tempo che di costi. E’ un sistema che riguarda non solo i rapporti all’interno della Pubblica Amministrazione ma anche quelli fra essa e i cittadini.
Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005 e il successivo "Codice dell’Amministrazione Digitale" sono state stabilite caratteristiche e modalità per l’erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata. La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare, ad un messaggio di posta elettronica, lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. La PEC puó aggiungere inoltre la certificazione del contenuto del messaggio solo se in combinazione con un certificato digitale. Il servizio di PEC, Posta Elettronica Certificata, consente di effettuare l’invio di documenti informatici avendo la garanzia dell’avvenuta o mancata consegna. Il servizio ha quindi i requisiti della posta raccomandata con avviso di ricevimento, ma con vantaggi, sia in termini di tempo che di costi. E’ un sistema che riguarda non solo i rapporti all’interno della Pubblica Amministrazione ma anche quelli fra essa e i cittadini.
Dal punto di vista legale, economico, di tempo e praticità del servizio il servizio di PEC consente di effettuare l’invio di documenti informatici avendo la garanzia di "certificazione" dell’invio e dell’avvenuta (o mancata) consegna.

Il servizio ha, pertanto, tutti i requisiti della raccomandata con A/R cui si aggiungono notevoli vantaggi sia in termini di tempo che di costi.

In particolare, nella PEC si riscontra:

semplicità ed economicità di trasmissione;
facilità di invio multiplo, cioè a più destinatari contemporaneamente, con costi estremamente più bassi rispetto a quelli dei mezzi tradizionali;
semplicità ed economicità di archiviazione e ricerca;
velocità della comunicazione ed inoltre non è necessaria la presenza del destinatario per completare la consegna;
possibilità di consultazione ed uso anche da postazioni diverse da quella del proprio ufficio o abitazione (basta un qualsiasi PC connesso ad Internet e un normale browser web);
nella ricevuta di avvenuta consegna sono presenti anche i contenuti del messaggio originale,diversamente dalla raccomandata.
Dal punto di vista legale, economico, di tempo e praticità del servizio il servizio di PEC consente di effettuare l’invio di documenti informatici avendo la garanzia di "certificazione" dell’invio e dell’avvenuta (o mancata) consegna.

Il servizio ha, pertanto, tutti i requisiti della raccomandata con A/R cui si aggiungono notevoli vantaggi sia in termini di tempo che di costi.

In particolare, nella PEC si riscontra:

semplicità ed economicità di trasmissione;
facilità di invio multiplo, cioè a più destinatari contemporaneamente, con costi estremamente più bassi rispetto a quelli dei mezzi tradizionali;
semplicità ed economicità di archiviazione e ricerca;
velocità della comunicazione ed inoltre non è necessaria la presenza del destinatario per completare la consegna;
possibilità di consultazione ed uso anche da postazioni diverse da quella del proprio ufficio o abitazione (basta un qualsiasi PC connesso ad Internet e un normale browser web);
nella ricevuta di avvenuta consegna sono presenti anche i contenuti del messaggio originale,diversamente dalla raccomandata.
L'Ufficio Anagrafe ha il compito di tenere il registro della popolazione, tramite il quale si puó avere una conoscenza esatta di dove risieda un cittadino del Comune e come sia composto il suo nucleo familiare.
Il registro dei Anagrafe consiste pertanto in una raccolta sistematica di dati riguardanti le singole persone, i gruppi familiari e le convivenze che hanno la loro residenza nel territorio comunale. Presso questo Ufficio è possibile richiedere tutti i certificati anagrafici.

AUTOCERTIFICAZIONE

Dal 1° Gennaio 2012 certificazioni solo nei rapporti tra privati

Dal 2012 sono in vigore le nuove norme in materia di autocertificazione e semplificazione amministrativa introdotte dalla "legge di stabilità per il 2012"

* Legge n. 183 del 12 Novembre 2011*

Dal 1° gennaio 2012 gli uffici pubblici non possono richiedere né rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonché ai Gestori di Pubblici Servizi (Enel, Telecom, ACI, etc.). Ció a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2012, L.183/2011.

Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi sono Infatti obbligati ad operare esclusivamente con le autodichiarazioni prodotte dai cittadini, favorendo la decertificazione voluta dalla legge.

Gli Uffici comunali dello Stato Civile e dell’Anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad uso privato. A tal fine non potranno più essere rilasciati certificati anagrafici da presentare ad altre P.A. e/o Gestori P.S. per uso ad esempio:pensioni, assegni familiari, sussidi sociali, scolastico, fiscale, agevolazioni agricole, concorsi pubblici, etc.

A tal proposito, l’art. 45 della sopracitata L.183/2011 impone infatti, sui certificati rilasciati, relativi a stati, qualità personali e fatti, di apporre la seguente dicitura: "il presente certificato non puó essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

La mancata apposizione di detta dicitura comporta la nullità del certificato. Il cittadino puó utilizzare le autocertificazioni anche per i rapporti con le Istituzioni private (Banche, Assicurazioni, Agenzie d’Affari, Poste Italiane, notai, etc.) che consentano l’utilizzo delle norme del Testo Unico sulla documentazione amministrativa di cui all’art. 2 D.P.R. 445/2000.

Si ricorda, infine, che l’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. n.445/2000), è gratuita e non comporta l’autenticazione della firma.
L'Ufficio Anagrafe ha il compito di tenere il registro della popolazione, tramite il quale si puó avere una conoscenza esatta di dove risieda un cittadino del Comune e come sia composto il suo nucleo familiare.
Il registro dei Anagrafe consiste pertanto in una raccolta sistematica di dati riguardanti le singole persone, i gruppi familiari e le convivenze che hanno la loro residenza nel territorio comunale. Presso questo Ufficio è possibile richiedere tutti i certificati anagrafici.

AUTOCERTIFICAZIONE

Dal 1° Gennaio 2012 certificazioni solo nei rapporti tra privati

Dal 2012 sono in vigore le nuove norme in materia di autocertificazione e semplificazione amministrativa introdotte dalla "legge di stabilità per il 2012"

* Legge n. 183 del 12 Novembre 2011*

Dal 1° gennaio 2012 gli uffici pubblici non possono richiedere né rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonché ai Gestori di Pubblici Servizi (Enel, Telecom, ACI, etc.). Ció a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2012, L.183/2011.

Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi sono Infatti obbligati ad operare esclusivamente con le autodichiarazioni prodotte dai cittadini, favorendo la decertificazione voluta dalla legge.

Gli Uffici comunali dello Stato Civile e dell’Anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad uso privato. A tal fine non potranno più essere rilasciati certificati anagrafici da presentare ad altre P.A. e/o Gestori P.S. per uso ad esempio:pensioni, assegni familiari, sussidi sociali, scolastico, fiscale, agevolazioni agricole, concorsi pubblici, etc.

A tal proposito, l’art. 45 della sopracitata L.183/2011 impone infatti, sui certificati rilasciati, relativi a stati, qualità personali e fatti, di apporre la seguente dicitura: "il presente certificato non puó essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

La mancata apposizione di detta dicitura comporta la nullità del certificato. Il cittadino puó utilizzare le autocertificazioni anche per i rapporti con le Istituzioni private (Banche, Assicurazioni, Agenzie d’Affari, Poste Italiane, notai, etc.) che consentano l’utilizzo delle norme del Testo Unico sulla documentazione amministrativa di cui all’art. 2 D.P.R. 445/2000.

Si ricorda, infine, che l’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. n.445/2000), è gratuita e non comporta l’autenticazione della firma.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione

E' una dichiarazione firmata che serve a comprovare stati, fatti e qualità personali elencati nell'art.46 del Decreto 445/2000 e che sostituisce i relativi certificati: certificato di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti politici; stato civile; stato di famiglia; esistenza in vita; iscrizione in albi o elenchi; nascita del figlio; decesso del coniuge; titoli di studio acquisiti; qualifiche professionali; esami sostenuti, titoli conseguiti; situazione reddituale o economica; assolvimento di obblighi contributivi; codice fiscale; stato di disoccupazione; assenza di condanne penali; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

Dichiarazione sostitutiva di notorietà

Dichiarazione personale per attestare fatti, stati e qualità personali, non compresi fra quelli elencati nell’art. 46 del DPR 445/2000, che siano a diretta conoscenza dell'interessato. In questa procedura, la firma deve essere apposta direttamente davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione e non deve essere autenticata, perché normalmente è presentata insieme o a seguito di una domanda. Solo nei rari casi nei quali le dichiarazioni sostitutive non siano presentate insieme o non siano collegate a una domanda, la firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato (per esempio il funzionario che riceve la documentazione, o il responsabile del procedimento, oppure un notaio, un cancelliere, un segretario comunale o un funzionario incaricato dal Sindaco). Anche stati, fatti e qualità personali di cui si è a conoscenza, che peró riguardano altre persone, possono essere attestati con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, purché questa dichiarazione sia resa nell’interesse di chi la rilascia.

Documenti non autocertificabili

L’autocertificazione è esclusa per:

certificati medici, sanitari, veterinari;
certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
brevetti e marchi;
documenti inerenti l’attività giudiziaria.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione

E' una dichiarazione firmata che serve a comprovare stati, fatti e qualità personali elencati nell'art.46 del Decreto 445/2000 e che sostituisce i relativi certificati: certificato di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti politici; stato civile; stato di famiglia; esistenza in vita; iscrizione in albi o elenchi; nascita del figlio; decesso del coniuge; titoli di studio acquisiti; qualifiche professionali; esami sostenuti, titoli conseguiti; situazione reddituale o economica; assolvimento di obblighi contributivi; codice fiscale; stato di disoccupazione; assenza di condanne penali; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

Dichiarazione sostitutiva di notorietà

Dichiarazione personale per attestare fatti, stati e qualità personali, non compresi fra quelli elencati nell’art. 46 del DPR 445/2000, che siano a diretta conoscenza dell'interessato. In questa procedura, la firma deve essere apposta direttamente davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione e non deve essere autenticata, perché normalmente è presentata insieme o a seguito di una domanda. Solo nei rari casi nei quali le dichiarazioni sostitutive non siano presentate insieme o non siano collegate a una domanda, la firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato (per esempio il funzionario che riceve la documentazione, o il responsabile del procedimento, oppure un notaio, un cancelliere, un segretario comunale o un funzionario incaricato dal Sindaco). Anche stati, fatti e qualità personali di cui si è a conoscenza, che peró riguardano altre persone, possono essere attestati con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, purché questa dichiarazione sia resa nell’interesse di chi la rilascia.

Documenti non autocertificabili

L’autocertificazione è esclusa per:

certificati medici, sanitari, veterinari;
certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
brevetti e marchi;
documenti inerenti l’attività giudiziaria.
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