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Comune di Villafalletto
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SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Ai sensi della Delibera 444/2019/R/rif "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" che approva il "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti" (TITR), tutti gli enti gestori sono tenuti a pubblicare sui propri siti internet dei contenuti informativi minimi obbligatori (trasparenza del servizio) al fine di diffondere la conoscenza e la trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza.
L'allegato "A" alla succitata delibera disciplina l'obbligo di trasparenza.
GESTORI DEL SERVIZIO.

Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore e dello spazzamento e lavaggio delle strade qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti.
Link:


RECAPITI

Di seguito sono indicati i recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami, nonché, ove presenti recapiti e orari degli sportelli fisici per l'assistenza agli utenti.
Comune di Villafalletto
Piazza Mazzini n. 19 - 12020 Villafalletto (CN)
0171/935310, reperibilità telefonica: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12.30; mercoledì dalle 15 alle 16.
e mail: tributi@comune.villafalletto.cn.it
Pec: info@pec.comune.villafalletto.cn.it

E' possibile compilare e trasmettere il modello allegato.

Si ricorda che a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 l'Ente riceve su appuntamento.
Pertanto è necessario contattare gli uffici telefonicamente o tramite e mail.

Per contattare il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente - C.S.E.A. con sede a Saluzzo - Piazza Risorgimento n. 2, si rimanda alla consultazione del sotto indicato link.


Documenti allegati:
Modulo reclami/info/rettifica importi TARI


Link:


RECLAMI

Per reclami e disservizi contattare il Comune ai seguenti recapiti:
tel: 0171/935310, reperibilità telefonica: lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30; mercoledì dalle ore 15 alle ore 16
e mail: info@comune.villafalletto.cn.it


Documenti allegati:
Modulo reclami/info/rettifica importi TARI


CALENDARIO E ORARI RACCOLTA

Per consultare il calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell’utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione, consultare il sotto indicato link.


Link:


Campagne straordinarie di raccolta e nuove aperture o chiusure centri raccolta

Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta.

ISTRUZIONI PER CORRETTO CONFERIMENTO RIFIUTI

Per istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto fare riferimento al link sotto indicato.
Link:


CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO

Carta della qualità del servizio vigente.
Documento al momento non disponibile.

PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza.
Documenti allegati:
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
Anno 2022
Anno 2023


CALENDARIO E ORARI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE.

Per il calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure, ove il servizio medesimo non sia oggetto di programmazione, frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta, consultare il documento allegato.
Documenti allegati:
Scheda servizi


REGOLE DI CALCOLO TARIFFA.

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili.

La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai
relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che
sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i
costi di smaltimento.
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione ovvero la variazione dei locali ed aree, e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata o variata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE:
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla
superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di
superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto
4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in
modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al
numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
 
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.

TRIBUTO GIORNALIERO:
Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del tributo annuale.


Documenti allegati:
Tariffe anno 2020
Dichiarazione utenze domestiche
Dichiarazione utenze non domestiche
Tariffe anno 2021 e riduzioni Covid


EVENTUALI RIDUZIONI TARIFFARIE.

Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie.
Ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) sono previste le seguenti riduzioni:
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i
soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non
residenti: riduzione del 20%;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo,
non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20%;
Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza
delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di
presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di
presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per
i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai
fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% sulla
quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre
dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio
domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento.
Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono
meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare, a seguito di presentazione di apposita istanza.
La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono
meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

RIDUZIONE PER AGRITURISMI
Per gli agriturismi, presa visione della Sentenza del Consiglio di Stato del 19 febbraio
2019 n.1162 e considerata la minor capacità ricettizia rispetto agli alberghi, legata al numero
massimo di pasti e posti letto offerti, si stabilisce una riduzione della tariffa nella quota fissa
e nella quota variabile del 10% (quanto si ritiene opportuno), da richiedere da parte
dell’utenza con le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 29.

RIDUZIONI PER IL RICICLO
La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
La riduzione, fino ad un massimo del 10% della quota variabile per le attività artigianali ed industriali di produzione di beni specifici che avviano rifiuti al recupero, viene calcolata in base alla effettiva quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero rispetto alla propria produzione potenziale di rifiuti; la riduzione è determinata applicando la seguente formula:
quota variabile tributo x quantità rifiuti assimilati avviati al recupero           x 10%
quantità di rifiuti potenziale
Ove:
a. per quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero (esclusi gli imballaggi
secondari e terziari) verrà considerato, ai fini del presente calcolo, un valore
massimo pari alla quantità di rifiuti potenziale;
b. per quantità di rifiuti potenziale si intende la quantità ottenuta moltiplicando la
superficie dell’attività assoggettata a tributo e il coefficiente Kd della classe
corrispondente;
Per l’ottenimento della riduzione, il contribuente, titolare di utenza non domestica, deve presentare, entro il 31 gennaio, la relativa richiesta, allegando copia della documentazione e dei formulari, in cui sono specificate le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero nell'anno precedente, distinte per tipologia, con
indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di recupero. 
A seguito di verifica da parte dell'Ufficio della documentazione di cui al periodo precedente, l'eventuale
riduzione spettante viene determinata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all’atto di successivi pagamenti del tributo.

AGEVOLAZIONI
Con apposita deliberazione della Giunta Comunale da assumere annualmente, possono essere previsti interventi a favore delle Utenze Domestiche che versano in particolare stato di indigenza; l’agevolazione è subordinata alla presentazione della domanda entro i termini stabiliti con atto deliberativo, con applicazione dell’I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) previsto dalla legge n. 449 del 27/12/1997.

AGEVOLAZIONI-RIDUZIONI PER L'EMERGENZA COVID-19
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021, esecutiva sono state stabilite le riduzioni per l'emergenza Covid 19 in favore delle Utenze Non Domestiche. Tale agevolazione/riduzione è riconosciuta d'ufficio e inserita negli avvisi di pagamento TARI anno 2021, nella misura pari a:
100% riduzione della parte variabile a favore di tutte le categorie di utenze non domestiche che sono state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo di emergenza sanitaria e sono state danneggiate a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti, con conseguenti limitazioni all'esercizio della propria attività e calo del relativo fatturato, con conseguente produzione di minori quantitativi di rifiuti.
68% riduzione della parte variabile a favore di tutte le categorie di utenze non domestiche che, anche se non state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo di emergenza sanitaria, sono state comunque state danneggiate a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti, con conseguenti limitazioni all'esercizio e alla gestione della propria attività e calo del relativo fatturato, con conseguente produzione di minori quantitativi di rifiuti.



ATTI DI APPROVAZIONE TARIFFE.

Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l'anno in corso con riferimento all'ambito o ai Comuni serviti.

Gli atti di approvazione tariffe per gli anni 2024 e precedenti sono pubblicati sul sito del MEF e consultabili al link sottostante.

Link:


REGOLAMENTO TARI

Il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2023.

I Regolamenti in vigore per gli anni di imposta 2024 e precedenti sono pubblicati sul sito del MEF e consultabili al link sottostante.

Documenti allegati:
Regolamento TARI


Link:


MODALITA' DI PAGAMENTO

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite.
Modello Semplificato F24
Gratuita
Modello precompilato spedito contestualmente all'avviso di pagamento

Il comune provvede all’invio degli avvisi di pagamento TARI corredati da modelli semplificati F24 pre compilati per provvedere al versamento di rata acconto e rata saldo.

A partire dall'anno di imposta 2024 è previsto anche l'invio dei modelli PagoPA per provvedere ai versamenti.

Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate.

Per l'anno di imposta 2024 le scadenze TARI sono le seguenti:

-Acconto (50% di quanto dovuto) entro il 31/10/2024;

-Saldo (50% di quanto dovuto) entro il 31/03/2025.



SCADENZA PER IL PAGAMENTO

Le scadenze per il pagamento della tariffa sono state stabilite così come segue:

Per l'anno 2020 le scadenze TARI anno 2020, a causa dell'emergenza sanitaria, sono state prorogate come di seguito indicato:

-Acconto (50% di quanto dovuto) entro il 31/10/2020;

-Saldo (50% di quanto dovuto) entro il 31/03/2021.

Per l'anno 2021 le scadenze TARI sono stabilite come di seguito indicato, giusta deliberazione di C.C. n. 23 del 30/06/2021:

-Prima rata entro il 31/10/2021;

-Seconda rata entro il 31/03/2022, con possibilità di effettuare un unico versamento entro il termine di pagamento della prima rata.

Il versamento del tributo non è da effettuarsi se l'importo dovuto è pari o inferiore a € 3,00 (TARI) e a € 1,00 (TARI giornaliera)

Per l'anno 2022 le scadenze TARI sono stabilite come di seguito indicato, giusta deliberazione di C.C. n. 11/2022:

-Prima rata entro il 31/10/2022;

-Seconda rata entro il 31/03/2023, con possibilità di effettuare un unico versamento entro il termine di pagamento della prima rata.

Per l'anno 2023 le scadenze TARI sono stabilite come di seguito indicato, giusta deliberazione di C.C. n. 6/2023:

-Prima rata entro il 31/10/2023;

-Seconda rata entro il 31/03/2024, con possibilità di effettuare un unico versamento entro il termine di pagamento della prima rata.

Per l'anno 2024 le scadenze TARI sono stabilite come di seguito indicato, giusta deliberazione di C.C. n. 10/2024:

-Prima rata entro il 31/10/2024;

-Seconda rata entro il 31/03/2025, con possibilità di effettuare un unico versamento entro il termine di pagamento della prima rata.


INFORMAZIONI PER OMESSO PAGAMENTO.

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.

In caso di omesso/parziale versamento dell'avviso di pagamento viene applicata la sanzione prevista dall’art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, pari al 30% dell'importo non versato, oltre all’addebito di interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale più spese di notifica.

Il Comune non procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo ed alla riscossione coattiva dei crediti relativi ai propri tributi qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, interessi e spese sia inferiore ad euro 3,00 (TARI) e ad euro 1,00 (TARI giornaliera) con riferimento ad ogni periodo d’imposta.


SEGNALAZIONE ERRORI DETERMINAZIONE IMPORTI ADDEBITATI.

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile.

Per segnalare errori di importi addebitati, per le dichiarazioni di variazione e per le istanze di rimborso è possibile rivolgersi all'ufficio Tributi ai seguenti recapiti:
Tel.: 0171/935310 - int. 4, reperibilità telefonica: lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30; mercoledì dalle ore 15 alle ore 16

e mail: tributi@comune.villafalletto.cn.it
pec: info@pec.comune.villafalletto.cn.it





Documenti allegati:
Modulo reclami/info/rettifica importi TARI
Dichiarazione VARIAZIONE utenza domestica
Dichiarazione VARIAZIONE utenza NON domestica


RICEZIONE DOCUMENTI DI RISCOSSIONE IN FORMATO ELETTRONICO.

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione.

L'avviso di pagamento TARI viene spedito tramite posta ordinaria a tutti i contribuenti.
E' data la possibilità di ricevere copia dell'avviso di pagamento anche tramite e mail facendone richiesta all'ufficio Tributi, tel. n. 0171/935310 - int. 4, e mail: tributi@comune.villafalletto.cn.it

COMUNICAZIONI AGLI UTENTI DA PARTE ARERA

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate all'utenza.

Si invita a consultare il link sotto indicato.

Link:


RICHIESTA CASSONETTI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche che necessitano di cassonetti per la raccolta rifiuti devono compilare e trasmettere al Comune il modulo allegato.
Documenti allegati:
Modulo richiesta cassonetti






Il Comune di Villafalletto ha realizzato i lavori di riqualificazione area Parco del Maira con finanziamento regionale di cui al Bando PSR 2014-2020 Misura 4 Operazione 4.4.1 “Elementi naturaliformi dell’agroecosistema”.

Comune di Villafalletto - Piazza G. Mazzini,19 - 12020 Villafalletto (CN)
  Tel: 0171.935310   Fax: 0171.935380
  Codice Fiscale: 00466960044   Partita IVA: 00466960044
  P.E.C.: info@pec.comune.villafalletto.cn.it   Email: info@comune.villafalletto.cn.it