Ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) sono previste le seguenti riduzioni:
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i
soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non
residenti: riduzione del 20%;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo,
non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20%;
Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza
delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di
presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di
presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per
i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai
fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% sulla
quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre
dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio
domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento.
Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono
meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare, a seguito di presentazione di apposita istanza.
La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono
meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
RIDUZIONE PER AGRITURISMI
Per gli agriturismi, presa visione della Sentenza del Consiglio di Stato del 19 febbraio
2019 n.1162 e considerata la minor capacità ricettizia rispetto agli alberghi, legata al numero
massimo di pasti e posti letto offerti, si stabilisce una riduzione della tariffa nella quota fissa
e nella quota variabile del 10% (quanto si ritiene opportuno), da richiedere da parte
dell’utenza con le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 29.
RIDUZIONI PER IL RECUPERO
La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
La riduzione, fino ad un massimo del 10% della quota variabile per le attività artigianali ed industriali di produzione di beni specifici che avviano rifiuti al recupero, viene calcolata in base alla effettiva quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero rispetto alla propria produzione potenziale di rifiuti; la riduzione è determinata applicando la seguente formula:
quota variabile tributo x quantità rifiuti assimilati avviati al recupero x 10%
quantità di rifiuti potenziale
Ove:
a. per quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero (esclusi gli imballaggi
secondari e terziari) verrà considerato, ai fini del presente calcolo, un valore
massimo pari alla quantità di rifiuti potenziale;
b. per quantità di rifiuti potenziale si intende la quantità ottenuta moltiplicando la
superficie dell’attività assoggettata a tributo e il coefficiente Kd della classe
corrispondente;
Per l’ottenimento della riduzione, il contribuente, titolare di utenza non domestica, deve presentare, entro il 28 febbraio, la relativa richiesta, allegando copia della documentazione e dei formulari, in cui sono specificate le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero nell'anno precedente, distinte per tipologia, con
indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di recupero.
A seguito di verifica da parte dell'Ufficio della documentazione di cui al periodo precedente, l'eventuale
riduzione spettante viene determinata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all’atto di successivi pagamenti del tributo.